Art. 105.
(Notifica).

      1. Prima dell'inizio delle attività lavorative di cui all'articolo 101, comma 2, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio.
      2. La notifica di cui al comma 1 comprende una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

          a) ubicazione del cantiere;

          b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

          c) attività e procedimenti applicati;

 

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          d) numero di lavoratori interessati;

          e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

          f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

      3. I lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione oggetto della notifica di cui al comma 1.
      4. Il datore di lavoro, ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.